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GLI ISTITUTI PAOLINI DI VITA SECOLARE CONSACRATA

 

Primo Inc.Internaz.Delegati Ist.Paolini di VSC
Riportiamo di seguito alcuni passaggi dell’intervento di Don J. M. Galaviz sugli Istituti Paolini di vita secolare consacrata presentato nell’incontro di Ariccia. Don Galaviz offre una disamina precisa di tutti i canoni del Diritto Canonico che vengono citati dai singoli Statuti, e non solo; presenta una storia molto dettagliata e puntuale dell’evoluzione di tali Istituti, per giungere così a delineare una più precisa loro fisionomia e identità, e nell’ambito della Società San Paolo e nell’ambito del loro contesto secolare. 1.1 Il concetto di aggregazione, nel CDC del 1917, era contenuto nel can. 492 e abbracciava soltanto i cosiddetti “terzi ordini”, anche se, per il suo tono assai generico, tale canone oggi potrebbe consentire applicazioni ad altre modalità di aggregazione. Tuttavia, nel Decreto di approvazione degli Istituti Paolini (8 aprile 1960) non si fa riferimento al can. 492, ma ai canoni 497 § 2 e 686 § 3, che sono ancora più generici e che non parlano affatto di aggregazione. […] 1.2 Per quanto ci appaiano deboli, i due canoni citati nel Decreto di approvazione dell’8 aprile 1960 conferiscono una solida piattaforma giuridica alla “peculiare Associazione Paolina” fondata da Don Giacomo Alberione per Sacerdoti, per laici, uomini e donne.

Il Decreto loda e costituisce formalmente tale Associazione e riconosce le sue tre sezioni “opera propria” della Pia Società San Paolo. Si tratta di una approvazione pontificia firmata dal Cardinale Valerio Valeri, prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi e da P. Philippe, segretario. Non è soltanto una approvazione, ma una vera e propria erezione (“laudat et constituit”). Questa precisazione è importante; infatti, l’erezione conferisce alle associazioni personalità giuridica e il conseguente diritto a possedere e amministrare beni temporali, mentre la sola approvazione conferisce unicamente il diritto ad esistere e la capacità di ottenere beni spirituali.1.3. Assieme alla erezione-approvazione dell’Associazione, il Decreto dell’8 aprile 1960 approvava “per un decennio” lo Statuto dell’Associazione. E qui rintracciamo altri elementi importanti per capire bene la natura dell’Associazione eretta ed approvata. Nel primo articolo dello Statuto approvato nel 1960 le tre sezioni dell’Associazione vengono già definite “istituti”; l’Associazione viene detta “aggregata” come opera propria alla Pia Società San Paolo; si fa un esplicito riferimento al proposito di “perfezione evangelica nel mondo” e alla “totale consacrazione al Signore mediante l’emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa” e alla “piena dedizione all’apostolato”. Leggiamo per intero questo articolo: “Gli Istituti ‘Gesù Sacerdote’, ‘San Gabriele Arcangelo’, ‘Maria Santissima Annunziata’, opera della Pia Società San Paolo, sono un’Associazione aggregata ad essa a norma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3, divisa in tre rami: uno clericale denominato ‘Gesù Sacerdote”, l’altro laicale maschile detto ‘San Gabriele Arcangelo’, e il terzo laicale femminile detto ‘Maria Santissima Annunziata’. I membri intendono professare la perfezione evangelica nel mondo, secondo i principi enunciati dalla Costituzione ‘Provida Mater Ecclesia’: professano, cioè, la totale consacrazione al Signore mediante l’emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa e la piena dedizione all’apostolato”. […] Gli Istituti Paolini per secolari nacquero e rimangono “sine forma corporis organici”, cioè senza governo proprio; l’Associazione che li abbraccia “è propria ed unita alla Pia Società San Paolo” “tamquam operam propriam”, cioè come “opera propria”.

Questo carattere di “opera propria” della Società San Paolo è il vero senso della designazione di “aggregati” che si applica tradizionalmente ai nostri Istituti e che troviamo fin dal primo articolo dello Statuto del 1960. In questo consiste pure la loro principale differenza riguardo agli “Istituti secolari” propriamente detti. 1.4. Rimane una domanda alla quale rispondere: i canoni 497 § 2 e 686 § 3 del CDC del 1917, trovano spazio nel CDC del 1983? La risposta è sì. […] Il canone 312 è quello che racchiude e ripropone il senso e lo spirito dei canoni 497 § 2 e 686 § 3 in base ai quali sono stati eretti. 1.5. Don Alberione ebbe chiara coscienza di aver fatto erigere i suoi Istituti in base ad una formula giuridica che gli fece ottenere subito questi beni a cui teneva tanto: l’unità e l’internazionalità; una apostolicità specifica e allo stesso tempo aperta; il dono di una speciale consacrazione per i membri di questi suoi Istituti; e la grazia di una approvazione pontificia. Nel 1960, dopo un riferimento esplicito ai primi tre Istituti Aggregati della Famiglia Paolina, Don Alberione disse: “Questi tre Istituti secolari formano come un’unione paolina; sono aggregati alla Pia Società San Paolo e sono definitivamente approvati; in primo luogo cooperano ad essa nel mondo; emettono i tre voti ordinari, che praticano a norma dei documenti pontifici, sotto la guida dei Superiori della Pia Società San Paolo” (UPS I, 20). In altra sua Istruzione nel mese di esercizi del 1960, il Fondatore, dopo aver sottolineato che i nuovi Istituti avevano come Superiori quelli stessi della Pia Società San Paolo, affermò che “gli impegni principali dei membri degli Istituti Secolari sono tre: 1) pratiche di pietà, conformi alla pietà paolina; 2) pratica dei consigli evangelici, che vengono abbracciati con la Professione; 3) l’apostolato secondo la scelta concordata con il rispettivo Superiore. Questo apostolato viene esercitato nel mondo e con i mezzi del mondo, ossia valendosi delle professioni, attività e circostanze che l’ambiente fornisce, facendo pure uso dei mezzi tecnici moderni” (UPS III, 105). […] Concludendo, diciamo che i nostri Istituti non sono Istituti secolari. Fanno parte di un’associazione pubblica costituita dal Beato Giacomo Alberione ed eretta dalla Santa Sede.

Lo Statuto di questa associazione ha contemplato sempre l’impegno di santificazione dei membri con la Professione dei Consigli evangelici vissuti nella secolarità, e con un totale impegno apostolico secondo lo spirito e la specificità di missione della Società San Paolo e dell’intera Famiglia Paolina. 2.1. I membri della nostra Associazione “intendono professare la perfezione evangelica nel mondo”, cioè “la totale consacrazione al Signore mediante l’emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa e la piena dedizione all’apostolato”. Il fatto che, tanto nel primo articolo dello Statuto approvato l’8 aprile 1960 come nel Decreto di erezione degli Istituti Paolini si fa riferimento alla Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia che concerne gli Istituti Secolari, diede luogo a incresciosi equivoci, talvolta intensificati da coloro che si appellano al fatto che Don Alberione, nella fase di promozione dei suoi Istituti, li chiamava normalmente “istituti secolari”. Il Fondatore voleva certamente dei secolari consacrati e il riferimento alla Provida Mater Ecclesia risultava per lui spontaneo; tuttavia, quando gli fu prospettato di far erigere l’Associazione a norma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3, fu ben cosciente di completare la Famiglia Paolina con degli istituti aggregati come “opera propria” della SSP: a questa unità ci teneva molto e non ritenne la configurazione giuridica ottenuta un passo intermedio o una situazione provvisoria. È vero che anche dopo il Decreto dell’8 aprile 1960, continuò a chiamarli “istituti secolari”, ma ben sottolineando che i superiori della SSP lo erano pure degli Istituti (cfr. UPS III, 105), i quali “dovranno cooperare con la Chiesa per dare al mondo Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, con la diffusione della dottrina cattolica, della morale cristiana e dei mezzi di grazia e di elevazione spirituale e materiale, secondo lo spirito della Pia Società San Paolo” (UPS III, 105-106). “I nostri tre Istituti – precisa – partecipano delle finalità e svol-gono nel mondo le attività (anche una sola di esse) della Famiglia Paolina” (UPS III, 105). Consacrazione, secolarità e apostolato – tutto irrorato dallo spirito paolino – sono le note che Don Alberione riteneva essenziali per i suoi nuovi Istituti. 2.2. Occorre precisare, comunque, che il riferimento alla Provida Mater Ecclesia sparisce nelle approvazioni dello Statuto posteriori al 1960; le ragioni di questa soppressione furono gli interventi chiarificatori da parte della S. Congregazione dei Religiosi: nel 1962 erano stati stampati dei foglietti che presentavano gli Istituti Paolini come “istituti secolari”; intervenne allora il suddetto Dicastero precisando che con il Decreto dell’8 aprile 1960 era stata aggregata alla Pia Società San Paolo, come opera propria, una Associazione senza corpo organico, non a norma della Provida Mater Ecclesia ma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3.

Dieci anni dopo, nel gennaio del 1972, il Card. Larraona e il P. Huot – che erano intervenuti in occasione della prima approvazione – precisarono che il riferimento alla Provida Mater Ecclesia era stato fatto solo per analogia con gli Istituti Secolari, per specificare che la vita dei membri dei tre Istituti si svolgeva nel secolo, non all’interno di un convento. Più tardi, il 27 aprile 1973, in una lettera al Procuratore Generale, la S. Congregazione dei Religiosi scrisse in questi termini: “Con domanda del 4 aprile 1960 il compianto Fondatore della Famiglia Paolina, Don Giacomo Alberione, chiedeva che le Associazioni suddette fossero aggregate a codesta Pia Società come opera propria senza corpo organico, a norma del Diritto Canonico”; concludeva perciò: “non sono né possono chiamarsi Istituti Secolari, non essendo stati eretti né approvati come tali”, e puntualizzava ancora che “né poteva essere invocato, a tale proposito, il riferimento alla Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia di cui si fa parola nel detto Decreto. Tale riferimento, alla luce del contesto, della prassi della S. Congregazione e delle circostanze, deve essere considerato puramente esemplificativo ed analogico”. […] Rileviamo inoltre che le varie forme di particolare consacrazione riconosciute dalla Chiesa costituiscono doni concessi dal Signore e comportano grazie particolari: quelle proprie del carisma, il quale comporta una spiritualità e una missione specifiche. È ben saputo che il carisma di una famiglia religiosa – nel nostro caso il carisma paolino – conferisce uno spirito distintivo (cfr. AD 93) e impegna all’azione apostolica con un particolare orientamento. 3.3. Nella prima Istruzione della prima settimana del Mese di Esercizi (aprile 1960), il Fondatore afferma: “La Famiglia Paolina ora si è completata” ed elenca, tra le istituzioni della sua Famiglia religiosa, i primi tre Istituti paolini per secolari. Non elenca l’Istituto “Santa Famiglia” per il semplice fatto che tale Istituto non era ancora iniziato.

Nella stessa Istruzione, il Fondatore sottolinea la particolare responsabilità della SSP, e in particolare dei paolini sacerdoti, nell’animazione dell’intera Famiglia Paolina: “Il calore e la luce vitale devono discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e delicato ministero. Perciò s’impone, in secondo luogo, l’aggiornamento di essi alle diverse istituzioni: per dare quanto devono dare, in conformità alle regole del Diritto Canonico, e ricevere quel contraccambio che è conforme alla natura e allo spirito della Chiesa. Grande responsabilità! Dev’essere uno lo spirito, quello contenuto nel cuore di San Paolo, ‘cor Pauli, cor Christi’; sono uguali le devozioni: e i vari fini convergono in un fine comune e generale: dare Gesù Cristo al mondo, in modo completo, come Egli si è definito: ‘Io sono la Via, la Verità, la Vita’ [Gv 14,6]” (UPS I, 19-20). 3.4 […] Don Alberione riconosce, nel progetto di Dio circa la Famiglia Paolina, la presenza di secolari veri consacrati, partecipi dello spirito paolino, chiamati a viverlo, a testimoniarlo e ad applicarlo apostolicamente in mezzo alle realtà del mondo. Attraverso gli Istituti per secolari, il carisma paolino deve raggiungere spazi ed espressioni che non sono possibili né al religioso né alla religiosa. 3.5. È verissimo che nell’attuale CDC, gli Istituti Paolini per secolari non trovano il loro posto nella parte III del Libro II (quella che tratta degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica). Il loro posto – lo abbiamo già detto – è nella Parte I del Libro II, quella che si occupa dei fedeli cristiani, e più specificamente nel Titolo V, dove si tratta delle associazioni di fedeli. Gli Istituti Paolini per secolari sono, infatti una Associazione pubblica fondata dal Beato Giacomo Alberione, eretta ed approvata dalla Santa Sede. I membri di questa Associazione, come consta dai corrispondenti Statuti – approvati anch’essi dalla Santa Sede – professano la Perfezione evangelica nel mondo, esercitano l’Apostolato operando dall’intimo delle realtà terrene e professano, mediante Voti riconosciuti dalla Chiesa, i Consigli evangelici. Pertanto, possiedono ed esercitano il dono di una particolare consacrazione. Pur non trovando il loro posto nella parte del Diritto Canonico che tratta della “Vita Consacrata”, sono dei secolari consacrati. 3.6.

La particolare consacrazione dei membri dei nostri Istituti per secolari la volle il Fondatore facendosi interprete del volere di Dio; la riconosce la Chiesa essendo contenuta negli Statuti da essa approvati; i membri degli Istituti sono coscienti di tale dono e degli impegni da esso derivati. La Società San Paolo, di cui gli Istituti sono “opera propria”, ha il delicato dovere di assistere questi Istituti affinché vivano appieno la loro vocazione e missione nella propria condizione di paolini secolari consacrati. Non è una insistenza fuori luogo ricordare che, se gli Istituti per secolari della Famiglia Paolina sono “opera propria” della Società San Paolo, questa è tenuta alla giusta “conoscenza, all’apprezzamento, alla promozione e all’accompagnamento formativo e di animazione” di questi Istituti (cfr. VIII Capitolo Generale della SSP, “Dichiarazione capitolare sulla Famiglia Paolina”). Tali Istituti fanno parte di quel “patrimonio” della Congregazione che dobbiamo conservare e proteggere, come ci ricorda il CDC: “Tutti devono osservare con fedeltà la volontà e le intenzioni dei fondatori sancite dalla competente autorità ecclesiastica, circa la natura, il fine, lo spirito e il carattere di ogni istituto, così come anche le sue sane tradizioni, essendo tutto ciò il patrimonio dell’Istituto” (can. 578, CDC del 1983). […] 4.1. Per quanto concerne gli Istituti “Gesù Sacerdote”, “San Gabriele Arcangelo” e “Maria Santissima Annunziata”, lo Statuto è unico ed è stato oggetto di tre approvazioni da parte della Santa Sede: – 8 Aprile 1960: Decreto firmato dal Card. Valerio Valeri, Prefetto della S. Congregazione per i Religiosi, e da P. Philippe, segretario del suddetto Dicastero. Prot. n. 11706/60. Lo Statuto fu approvato per un decennio. – 22 Giugno 1977: Decreto firmato da Agostino Mayer, osb, segretario della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, e da Basilio Heiser, ofm Conv., sottosegretario del suddetto Dicastero. Prot. 11706/60. Anche questo nuovo Statuto fu approvato per un decennio. – 30 Marzo 1990: Decreto firmato da Vincenzo Fagiolo, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e da Jesús Torres, sottosegretario del suddetto Dicastero. Prot. n. 77-1/89. Approvazione definitiva. Tra lo Statuto del 1960 e quello del 1977 ci sono di mezzo importanti eventi nella Chiesa e nella Famiglia Paolina: a) anzitutto la celebrazione del Concilio Vaticano II; b) come frutto del Concilio, l’avvio del rinnovamento della vita consacrata; c) come adesione a questo rinnovamento, la celebrazione del Capitolo Generale Speciale della SSP [1969-1971]; d) il 26 Novembre 1971, la morte di Don Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina.

Tra lo Statuto del 1977 e quello del 1990 ci fu la promulgazione del nuovo CDC (nel 1983). Infatti, nel presentare la nuova redazione dello Statuto, approvata definitivamente, don Renato Perino scriveva: “Le ragioni che hanno suggerito di preparare questa nuova redazione dello Statuto vi sono in qualche modo note: a) La necessità di aggiornarlo al Codice di Diritto Canonico, promulgato per mandato di Giovanni Paolo II nel 1983, che molteplici mutamenti ha apportato nella legislazione riguardante la vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici; b) Il desiderio, manifestato da più parti, perché le norme giuridiche venissero arricchite da un maggior numero di elementi d’indole carismatica e spirituale, sullo stile di quanto era stato fatto per le Costituzioni delle Congregazioni religiose della Famiglia Paolina…”. […] 4.4. Concludo con una osservazione generale sugli Statuti: quello proprio dei primi tre Istituti e quello della “Santa Famiglia”. In essi appaiono chiare le note di secolarità, di consacrazione e di apostolicità che devono essere vissute secondo lo spirito paolino. Risulta anche chiara la loro appartenenza alla Famiglia Paolina, anche se si dovrebbe rilevare di più il senso giusto e positivo della loro condizione di aggregati alla Società San Paolo come opera propria. Direi che sono chiamati ad essere come il volto secolare della Società San Paolo. È necessario dare molto più risalto alla nota di secolarità, evitando ogni tentativo di omologazione con la vita religiosa. Nella Famiglia Paolina, che nel suo insieme è come una icona della Chiesa, gli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata, devono brillare appunto per la loro secolarità. Il loro servizio apostolico si compie in mezzo alle realtà del mondo, ed è dalla loro condizione di secolari che deve partire, per il resto della Famiglia Paolina, il contributo di esperienze, di grazie, di luci che emergono appunto dalla secolarità. Il loro stile di consacrati deve essere uno stile di secolari, non di religiosi. È per questo che li chiamiamo “secolari consacrati” e non “consacrati secolari”. Tante espressioni usate dal nostro caro Fondatore non erano esatte, ma erano comprensibili nel suo tempo; oggi, per essere fedeli al Fondatore, dobbiamo superare tante sue imprecisioni e inesattezze.

Don J. M. Galaviz